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Home  /  Marketing   /  Decreto Cura Italia, ancora più conveniente investire in pubblicità
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Le nuove domande potranno essere presentate, non più entro il 31 marzo, ma tra il 1 ed il 30 settembre 2020, fermo restando che le domande già presentate resteranno valide.

- Consiglio dei Ministri

A seguito dell’emergenza Covid-19 il Governo ha varato, tra gli altri provvedimenti contenuti nel decreto Cura Italia, nuove misure a sostegno dell’editoria sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti in pubblicità.

Se prima erano limitati al 75% della spesa incrementale sostenuta, con un differenziale minimo dell’1% rispetto all’annualità precedente, con l’eccezionalità della situazione, ora il bonus pubblicità sarà concesso nella misura del 30% del valore di tutti gli investimenti effettuati nel corso del 2020.

In sostanza, è stata introdotta la possibilità di applicare il credito d’imposta non più solo sull’incremento della spesa pubblicitaria, ma sull’investimento complessivo in campagne pubblicitarie effettuate sulla stampa quotidiana e periodica (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Le nuove domande potranno essere presentate, non più entro il 31 marzo, ma tra il 1 ed il 30 settembre 2020, fermo restando che le domande già presentate resteranno valide.

Art. 98 (Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa).

 

  1. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21

giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

 

“1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

 

  1. All’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al secondo periodo, le parole “2.000 euro” sono sostituite con le seguenti “2.000 per l’anno 2019 e 4.000 euro per l’anno 2020”;
  3. b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per l’anno 2020, il credito d’imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali”.
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